ARTICOLO 1 - Introduzione

Il Sentiero Valtellina è un percorso ciclo pedonale che si snoda da Colico a Bormio, per complessivi 114 Km, prevalentemente su sede dedicata con careggiata asfaltata, a doppio senso di circolazione, in fregio al Fiume Adda e in un contesto di elevato pregio ambientale e naturalistico.
Il percorso è dedicato alla mobilità “dolce”, per la fruizione del territorio in sicurezza, per motivi di svago e tempo libero da parte delle cosiddette utenze deboli, pedoni e ciclisti. In generale ogni utilizzatore del percorso è tenuto al rispetto degli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso della pista.
L’accesso e l’utilizzo della pista ciclopedonale è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme di comportamento, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti. Le limitazioni d’uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa, tranquilla, sicura e ampia fruibilità della pista ciclopedonale e la tutela dell’ambiente circostante.



ARTICOLO 2 - Apertura al pubblico

Il Sentiero Valtellina è aperto al pubblico nelle ore diurne:
- tutti i giorni dell’anno dal km 0+000 al km 30+000
- dal 1° marzo al 31 ottobre dal km 30+001 al km 89+000, salvo diversa e motivata disposizione stabilita con ordinanza 2
-dal 1° aprile al 31 ottobre dal km 89+001 al km 114+270, salvo diversa e motivata disposizione stabilita con ordinanza
Nei periodi di apertura al pubblico, tenuto conto del notevole sviluppo e del particolare contesto ambientale in cui si sviluppa la pista, si potrebbero comunque verificare delle locali situazioni di non ottimale fruibilità del percorso per presenza di ghiaccio, neve, fogliame o di ostacoli improvvisi quali rami o di asfalto deformato dalle radici. I fruitori della pista sono pertanto tenuti a percorrere il sentiero con la massima attenzione, prudenza e, nel caso dei velocipedi, ad una velocità idonea a garantire la propria e altrui incolumità e comunque non superiore a 20 km/h.



ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutto il tracciato ciclo pedonale, alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate realizzate ed identificati come tali.



ARTICOLO 4 - Norme generali di comportamento

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste ciclabili, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso delle piste.

In tutti gli ambiti di cui all’articolo 2, in particolare, è vietato:

  • abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
  • accendere fuochi, ad esclusione delle aree predisposte a tale scopo ove è presente idonea attrezzatura (tipo barbecue) ed opportunamente segnalate;;
  • danneggiare le attrezzature, l’arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista ciclo pedonale ed alle aree ad essa attinente;
  • danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalciata, la vegetazione spontanea;
  • raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
  • sostare o indugiare sulla carreggiata e causare intralcio al transito;
  • lasciare incustoditi bambini piccoli sulla carreggiata;
  • assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;
  • posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall’Ente competente;
  • installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
  • contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dall’Ente competente.

In tutte le aree interessate dal passaggio delle piste ciclo pedonali è inoltre previsto:

  • il divieto della pratica dell’equitazione, salvo apposita autorizzazione (Art. 6 C.d.S.);
  • il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
  • l’obbligo per i velocipedi di tenere una velocità adeguata a mantenere le condizioni di sicurezza per garantire la propria e altrui incolumità e comunque non superiore a 20 km/h, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso.


ARTICOLO 5 - Norme generali d’utilizzo

I velocipedi devono procedere a velocità moderata non superiore a 20 km/h (Art. 142 C.d.S.), e comunque tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme del codice della strada di cui all’art. 182 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. I velocipedi devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. I pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia. I conducenti dei velocipedi sono invitati a montare ed utilizzare gli opportuni segnalatori acustici. I cani devono essere sempre condotti al guinzaglio corto, e, se pericolosi, muniti di museruola. La persona che conduce il cane è tenuta all’immediata pulizia e all’asporto degli escrementi. Il personale addetto alla vigilanza può disporre l’allontanamento dei cani nel caso in cui non vengano rispettate le norme sopra elencate.

Le attrezzature gioco presenti nelle aree di sosta sono riservate a bambini da 3 a 12 anni, accompagnati da adulto.

E’ altresì vietato:

  • l’utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione (Art. 9 C.d.S.);
  • ingombrare completamente la pista ostruendone il percorso.


ARTICOLO 6 - Circolazione dei veicoli a motore

Negli ambiti di cui all’articolo 2 è vietato l’accesso e il transito, salvo specifico possesso di idonei requisiti, a tutti i mezzi motorizzati, nonché ai mezzi trainati da animali (Art. 6 C.d.S.).

I requisiti necessari per l’accesso ed il transito con veicoli a motore negli ambiti di cui all’articolo 2 sono i seguenti:

  • proprietà di immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso;
  • altri diritti d’uso su immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere autocertificato così come indicato al successivo articolo 7.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

  • di soccorso;
  • di sorveglianza;
  • di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l’esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
  • le motocarrozzette adibite al trasporto disabili.


ARTICOLO 7 - Norme generali per l’accesso e il transito in deroga

Coloro che posseggono i requisiti per l’accesso ed il transito con veicoli a motore di cui all’articolo 5, devono rispettare, oltre a tutte le prescrizioni del regolamento, le seguenti norme:

  • il transito deve avvenire solo esclusivamente attraverso gli accessi esistenti;
  • eventuali cancelletti e lucchetti posizionati sul percorso ciclo pedonale dovranno essere sfilati dall’apposita sede e rimessi in posizione sia all’entrata che all’uscita dell’automezzo;
  • il transito è limitato al solo tratto dall’accesso ai fabbricati e/o terreni di proprietà e/o in conduzione. Ogni altro diverso percorso è pertanto vietato;
  • il transito è consentito con il rispetto di una velocità limitata (max 10 Km/ora) e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclistico e pedonale;
  • il transito ha validità fintanto che persistono le necessità di accesso.

L’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti deve essere esposta in modo visibile sul veicolo utilizzato. Non sono ammesse correzioni e/o abrasioni; non è possibile mostrare la fotocopia del documento. In caso di smarrimento dovrà essere redatta e consegnata una nuova autocertificazione e la precedente verrà annullata dall’ufficio.

Il modulo dell’autocertificazione è disponibile presso i Comuni e le Comunità Montane (oltre che sui relativi siti istituzionali) su cui insiste la pista ciclopedonale. L’autocertificazione, per acquisire validità, deve essere consegnata presso gli uffici degli Enti suddetti i quali effettueranno le verifiche circa la veridicità. In caso di dichiarazioni mendaci il trasgressore sarà perseguito a norma di legge.
I Comuni e le Comunità Montane declinano ogni responsabilità al richiedente in merito ad eventuali danni o al mancato rispetto dei diritti di terzi.



ARTICOLO 8 Manifestazioni in deroga

La Comunità Montana ed il Comune per il territorio di propria competenza, possono derogare ai divieti di cui sopra per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata agli enti suddetti da parte degli organizzatori entro 30 giorni dalla data della manifestazione, ri5 spettando le seguenti condizioni:

  • dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
  • data e ora dell’evento e durata dello stesso;
  • indicazione del percorso utilizzato;
  • numero dei partecipanti previsti;
  • piano per l’apposizione di divieti e di limitazione della circolazione.

L’Ente può comunicare il diniego oppure prescrivere integrazioni, modifiche o rettifiche a quanto richiesto entro 15 giorni dalla domanda.
Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.



ARTICOLO 9 - Vigilanza

La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..



ARTICOLO 10 - Sanzioni

I trasgressori saranno puniti in base alle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali vigenti oltre che secondo quanto previsto dalle leggi regionali e nazionali.